Linee guida
Il Consiglio Nazionale nella propria seduta del 20 dicembre 2023 ha approvato le nuove “Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo” in vigore dal 1° gennaio 2024, per il triennio 2023/2025.
Solo per l’anno 2023 le attività formative relative al triennio medesimo saranno computate in piattaforma, in base a quanto prescritto dalle Linee Guida in vigore dal 1° gennaio 2020.
Verifica Status formativo
Per verificare lo status formativo è necessario accedere alla piattaforma https://gcfp.cnappc.it/.
Qualora risultasse di colore verde, l’aggiornamento formativo è stato completato, se, invece, risultasse di colore rosso, occorrerà provvedere al più presto all’acquisizione dei crediti mancanti.
Esoneri (art. 7 Linee Guida)
È possibile chiedere il riconoscimento dell’esonero formativo per le seguenti motivazioni:
- maternità, paternità, adozione ed affidamento;
- malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
- non esercizio della professione neanche occasionalmente per un anno (con dichiarazione del mancato possesso della P.IVA, della non iscrizione ad INARCASSA e del mancato esercizio dell’attività professionale, neanche occasionale, sia come libero professionista, che come dipendente);
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) a cui è precluso l’esercizio della libera professione;
La richiesta va inserita nella piattaforma GCFP, sezione crediti formativi, crea nuova richiesta, richiesta esonero obbligo formativo, indicando la tipologia e caricando apposito modulo e documentazione a supporto.
Autocertificazioni (art. 6.7 Linee Guida)
È possibile presentare l’autocertificazione dei crediti per le seguenti attività, come indicato dalla Linee Guida:
- Corsi abilitanti e loro aggiornamenti (professionista antincendio, sicurezza, acustica, RSPP);
- Master universitario, assegno/dottorato di ricerca, scuole di specializzazione o ulteriore laurea;
- Mostre, fiere, visite od altri eventi assimilabili;
- Monografie, articoli od altri saggi scientifici-tecnico/professionali;
- Premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione;
- Brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale;
- Attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali
- Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile;
- Formazione erogata da Enti Pubblici ai propri dipendenti;
- Corsi o seminari erogati da altri Ordini o Collegi (cioè, organizzati da altre categorie professionali, non appartenenti agli Ordini degli Architetti PPC italiani, ad esempio Ordine degli ingegneri, Collegio dei Geometri, etc.);
- Corsi o seminari organizzati da Enti Pubblici di chiara valenza formativa (Regioni, ENEA, CNR..);
- ESTERO – Corsi di aggiornamento svolti all’estero;
- ESTERO – Seminari, convegni, giornate di studio, conferenze a cui si è partecipato all’estero;
La richiesta va inserita nella piattaforma GCFP, sezione crediti formativi, crea nuova richiesta, richiesta crediti con autocertificazione, indicando la tipologia il titolo e l’organizzatore e caricando apposito modulo e documentazione a supporto.
Sanzioni
Si rammenta che l’attuale Codice Deontologico, all’art. 9 (aggiornamento professionale) stabilisce che:
- AI fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
- La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l’autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle sanzioni modulate come indicato in allegato in base alla seguente ripartizione:
- fino ad un massimo di 18 CFP mancanti= dall’avvertimento alla censura
- nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP= sospensione da 1 a 15 giorni
- nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP= sospensione da 16 a 25 giorni
- nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP= sospensione da 26 a 40 giorni
- Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
- Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva specifica mediante un aggravio della sanzione.
Diritti per inadempienza obbligo formativo
Il Consiglio dell’Ordine, con Delibera n. 147 del 18/04/2025, ha deciso di istituire e richiedere il versamento di diritti di segreteria sui procedimenti disciplinari, per le maggiori spese dovute alla gestione delle pratiche da parte della Segreteria e del Consiglio di Disciplina relativamente all’inadempienza formativa.
Il contributo dei diritti di segreteria è stabilito nella misura forfettaria di euro 200,00, da versare all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Belluno ad avvenuta comunicazione dell’esito del giudizio disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale per la provincia di Treviso con competenza anche sugli Ordini di Belluno e Venezia.
Modulistica proposte di eventi formativi
Al fine di valutare le varie proposte di eventi formativi, il Consiglio dell’Ordine e il CdA della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti si sono dotati di un “Regolamento Interno Formazione“