Sì. Sono previsti alcuni esoneri nei casi indicati punto 7 delle Linee Guida. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare anche parzialmente l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi di: maternità per un anno formativo; malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi; altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Si evidenzia che l’obbligo cessa comunque al compimento del 70° anno di età per chi ha almeno 20 anni di iscrizione all’Ordine. L’esonero deve essere richiesto con apposita domanda al Consiglio dell’Ordine, il quale si esprime con delibera consiliare motivata.